STATUTO VESPA CLUB CANTU’
ART. 1 – Costituzione e denominazione – Il giorno 24 gennaio dell’anno 2008 si costituisce a SEDE l’Associazione senza scopi di lucro denominata “ VESPA CLUB CANTU’ “. Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Lo Statuto della associazione è composto dai seguenti articoli.
ART. 2 – Natura e caratteristiche – L’Associazione in questione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. E’ fatto quindi divieto assoluto di distribuire (anche in modo indiretto) utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell’associazione. Essa ha carattere assolutamente apolitico ed in seno ad esso è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica.
ART. 3 – Scopi e durata – L’Associazione ha come scopo la promozione dell’attività “vespistica” nonché turistica, culturale, ricreativa, ecc., curando gli interessi generali del motociclismo e diffondendo la conoscenza tecnica motociclistica. La durata della Associazione è illimitata.
ART. 4 – Associati – Chiunque può associarsi, purché condivida gli scopi dell’Associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione. Il pagamento della quota Associativa deve essere fatta annualmente, entro e non oltre il 31/03 dell’anno in corso, o, per i nuovi iscritti, entro 30gg dall’accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Ogni socio, nell’ambito assembleare, ha diritto ad un voto nonché ha diritto di presentare proposte, reclami, richieste e osservazioni al Consiglio Direttivo. La qualifica di “socio” si perde: a) per dimissioni; b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento dell’Associazione stessa; c) per morosità. La radiazione deve essere fatta su votazione inappellabile del Consiglio Direttivo per maggioranza. Gli associati si impegnano a partecipare attivamente alla vita sociale, a osservare lo Statuto, tutti i regolamenti e tutte le deliberazioni e direttive del Consiglio Direttivo. Si impegnano inoltre a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ART. 5 – Patrimonio – I mezzi finanziari di cui dispone l’Associazione sono costituiti dalle quote dei Soci, nonché da eventuali contributi straordinari quali donazioni di modico valore, offerte e sponsorizzazioni nei limiti stabiliti dalla legge.
ART. 6 – Organi e durata – Sono organi essenziali ed obbligatori dell’Associazione: a) L’assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato il Presidente nonché i componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) o telefonica. L’assemblea si ritiene validamente costituita: – in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibererà a maggioranza semplice dei votanti; – in seconda convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Il voto è segreto salvo decisioni prese a maggioranza dei soci presenti.
ART. 7 – Consiglio Direttivo e Presidente – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) soci; è comunque composto in numero dispari. Esso è presieduto da un Presidente e al suo interno devono essere eletti un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente senza giustificato motivo per più di 2 (due) sedute, sarà considerato dimissionario e quindi sostituito da un altro socio scelto dallo stesso Consiglio. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: – rappresenta ad ogni effetto l’Associazione, anche in giudizio nei confronti di terzi; – convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni; – relaziona l’assemblea sull’andamento della Associazione; – riceve le domande di ammissione ad associato; – detiene (in accordo con il Segretario e il Tesoriere) un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso. La Presidenza e il suo Consiglio hanno durata di anni 2 (due). Il rinnovo delle cariche si avrà per votazione di almeno un terzo dei Soci. I nominativi di eventuali candidati a cariche interne e nonché sostitutive del Direttivo devono pervenire all’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni. La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, tramite lettera o per telefono. Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente. Tutte le cariche sono comunque gratuite. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
ART. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziaria – La gestione Amministrativa e Finanziaria dell’Associazione è tenuta e controllata dal Segretario e dal Tesoriere. Quest’ultimo esercita periodicamente la vigilanza sull’amministrazione della Associazione. Il resoconto dell’Associazione sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta.
ART. 9 – Scioglimento – Lo scioglimento dell’Associazione può essere discusso in sede di Consiglio con assemblea appositamente indetta e con il voto favorevole di almeno 4/5 dei Soci a seguito della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci preventivamente trasmessa al Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio dell’Associazione dovrà essere interamente devoluto in beneficenza ad altra associazione o Ente che persegue fini di pubblica utilità, indicata dall’assemblea che ha deliberato lo scioglimento. E’ fatto assoluto divieto suddividere gli averi fra gli associati.
ART. 10 – Statuto – Di propria iniziativa o con voto favorevole della metà più uno dei Soci, il Consiglio Direttivo propone eventuali modifiche allo Statuto in vigore. Il progetto di modifica deve essere portato a conoscenza dei Soci prima della riunione appositamente indetta. Per le modifiche è necessario che alla riunione partecipino almeno 1/3 (un terzo) dei Soci e che si abbia almeno la metà più uno dei voti favorevoli.
ART. 11 – Clausola compromissoria – I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per eventuali loro divergenze con l’Associazione o per quelle che dovessero fra loro sorgere per motivi dipendenti dalla vita sociale.
ART. 12 – Rinvio – Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e Regolamentari delle Federazioni sportive Nazionali a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.
I costituenti.